Art. 2.
(Servizi d'ordine).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 vigilano per impedire che gli spettatori occupino posti non corrispondenti a quelli indicati dai titoli di accesso nominativi o dagli abbonamenti all'impianto sportivo. Lo spettatore che assiste alla competizione calcistica in un posto diverso da quello indicato dal titolo di accesso è invitato dal soggetto addetto ai controlli a prendere il posto che gli è stato assegnato. In caso di rifiuto lo spettatore è allontanato dall'impianto sportivo con l'intervento delle Forze dell'ordine.